Salva Mare… e non solo: analisi della Legge voluta dal Ministro Costa

Rifiuti, economia circolare, educazione ambientale, biomasse marine e impianti di desalinizzazione; la cosiddetta “Legge SalvaMare”, fortemente voluta dall’ex Ministro Sergio Costa, cerca di dare una soluzione non solo al problema dei rifiuti ma anche ad alcune delle problematiche più urgenti.

Decenni di abbandono, di mancata vigilanza e scarico incontrollato di rifiuti hanno reso gli ecosistemi acquatici al pari di siti industriali compromessi; una semplice pulizia non è più sufficiente, occorre un vero e proprio piano di bonifica.

Le “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare” (cosiddetta SalvaMare) nascono proprio dalla presa di coscienza della drammaticità della situazione e si pongono “l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi”(Art. 1).

Il testo legislativo coinvolge, in maniera diretta, gli operatori del settore marino risolvendo un’annosa contraddizione in materia di raccolta di rifiuti “altrui” abbandonati in mare: infatti, a causa di una lacuna legislativa, non era propriamente chiara la posizione di chi, nello svolgimento dell’attività ittica, recupera dalle acque i rifiuti prodotti e abbandonati da altri; ebbene, il semplice trasporto di tale materiale potrebbe configurare un comportamento illecito.

La Legge Salva Mare risolve questa situazione irragionevole: in primis, la legge introduce due essenziali definizioni ossia quella di  “rifiuti accidentalmente pescati” identificati come i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo nonché la definizione di “rifiuti volontariamente raccolti” ossia i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Il testo prevede che i rifiuti pescati in acqua (sia in modo accidentale che volontario) vengano trasportati presso il porto di destinazione e conferiti gratuitamente presso gli impianti portuali di raccolta (Art. 2).

I rifiuti “raccolti volontariamente” sono intercettati con appositi sistemi di cattura e nell’ambito di campagne di pulizia organizzate dalle Autorità competenti o da altri soggetti promotori (Art. 3).

L’articolo 6 disciplina la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi e si inserisce in un più ampio progetto di tutela degli ecosistemi e delle risorse idriche destinate al consumo umano.

La Legge Salva Mare non si limita a regolamentare il recupero, la gestione e lo smaltimento dei materiali di scarto ma pone anche importanti misure anche per la gestione del materiale vegetale marino che si accumula sulle spiagge (Art. 5)

Si parla delle cosiddette “biomasse vegetali”, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile.

Questo materiale, con la nuova legge, può essere gestito con un’ampia gamma di possibilità: dopo una preliminare operazione di separazione del materiale vegetale da quello minerale (la sabbia, per intenderci) verrà valutata l’opportunità di mantenere il materiale in loco, di trasportarlo presso impianti di gestione dei rifiuti o, in alternativa, di rimetterlo in acqua  anche mediante il riaffondamento o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.

I prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositati naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare sono soggetti ad una diversa modalità di gestione ai sensi del D:Lgs n. 152/06 (Codice dell’Ambiente).

La nuova legge non solo regolamenta una situazione comportamentale che potrebbe rappresentare un illecito ma prevede anche un sistema premiale: “Agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta” (Art. 11).

La questione dei prodotti che rilasciano microfibre rappresenta un altro rilevante aspetto della nuova regolamentazione.

Si tratta di quei materiali che, soprattutto durante le operazioni di lavaggio, subiscono il distacco di microfibre che quasi inevitabilmente finiscono nei mari e nei corsi d’acqua. Dal giugno del 2022, tali prodotti dovranno riportare una serie di indicazioni sull’etichetta che informino il consumatore del pericolo di rilascio di microfibre dannose per l’ambiente seguite da istruzioni circa il lavaggio al fine di ridurre il più possibile l’impatto ambientale (Art. 12)

Infine, sono previste misure per gli impianti di desalinizzazione sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale nell’ottica di tutela l’ambiente marino e costiero.

L’articolo 13 della Legge Salva Mare prevede che tali impianti siano ammessi solo:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acquee in particolare nel piano d’ambito anche sulla base di un’analisi costi benefìci.

È possibile visionare l’iter di approvazione della Legge Salva Mare e visionarne il testo completo cliccando qui.

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